mercoledì 19 ottobre 2016

Riforma costituzionale art. 57


Molti giudicano la riforma costituzionale Renzi - Boschi - Verdini un vero pasticcio e tra questi Cacciari, anche se poi dice che voterà Si al referendum.
Dopo aver letto le modifiche dell'articolo 70, (vedi post del 30 giugno scorso), un vero rompicapo, vi invito a leggere la riforma dell'articolo 57 che disciplina la composizione del nuovo Senato.
Il nuovo articolo 57 riformato recita: “Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che POSSONO essere nominati dal Presidente della Repubblica”, e mi fermo qui ma l'articolo continua.
A me pare che quel possono sia davvero una stupidaggine.
Infatti, specifica che il Presidente della Repubblica ha la facoltà di nominare 5 senatori.
E se non li nomina?
Non è scritto: cinque senatori saranno nominati dal Presidente della Repubblica.
Per cui appare evidente che il Presidente della Repubblica ha il potere di nomina, ma non è obbligato.
Ma se non è obbligato, il Senato potrebbe trovarsi composto da 95 senatori anziché 100 come previsto.
Ed in questo caso, il Senato sarebbe nel pieno della sua operatività?
Un vero guazzabuglio da cui non si può uscire.
E stiamo parlando della “Legge delle Leggi”!





















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